DEROGA ALL'OBBLIGO DEL GREEN PASS RAFFORZATO
CIRCOLARE n. 152. Avviso autobus green pass rafforzato (1).pdf
GREEN PASS
Ai sensi del D.L. 229/2021, a far data dal 10 GENNAIO 2022 e fino allo stato di emergenza, i passeggeri dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale dovranno essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021 convertito con L 87/2021, in formato digitale o cartaceo.
E’ necessario avere con se’ un documento di riconoscimento.
Il passeggero non in possesso del green pass sarà invitato a scendere alla prima fermata utile.
Le disposizioni non si applicano a passeggeri di età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Resta l’obbligo di utilizzare la mascherina Ffp2 all’interno dei bus e di adottare le misure previste per la riduzione della diffusione del virus.
In merito all'obbligo del cosiddetto Green Pass per il personale scolastico, si ritiene corretto e doveroso fare presente a tutto il personale scolastico quanto previsto dal Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 (dal cui art. 1 si riporta sotto il seguente stralcio in carattere corsivo). Stante la problematicità della situazione e le possibili evoluzioni in corso, qualora vi fossero nuove e diverse indicazioni (che da più parti sono auspicate) ne daremo prontamente conto.
Al decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito dalla legge 17 giugno 2021 m. 87. Dopo l’articolo 9 bis è inserito il seguente 9 ter:
Art. 9 ter: Impiego delle certificazioni verdi Covid 19 in ambito scolastico
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (di cui all'articolo 9 del DL 52/2021 convertito nella L. 87/2021).
2. Il mancato rispetto da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4 I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Circolare 330 - Obbligo Green Pass Personale Scolastico